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Certificato di regolare esecuzione: cos'è, chi lo firma e quando sostituisce il collaudo

di Il CapocantierePubblicato il 7 minuti
In breve

Il certificato di regolare esecuzione (CRE) è il documento con cui il direttore dei lavori attesta che un appalto pubblico di lavori è stato eseguito come da contratto. Sostituisce il collaudo per i lavori fino a 1 milione di euro e, salvo alcune eccezioni, fino alla soglia europea. Va emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori e confermato dal RUP; dopo si pagano il saldo e si liberano le garanzie.

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Il CRE sblocca saldo e garanzie.

Cos'è e a cosa serve

Negli appalti pubblici di lavori, alla fine si verifica che l'opera sia stata fatta come da contratto. Di regola lo fa il collaudo. Per i lavori più piccoli il collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, il CRE, che è più semplice e lo firma il direttore dei lavori. Lo regolano l'articolo 116 del Codice dei contratti (d.lgs. 36/2023) e l'articolo 28 dell'Allegato II.14.

Quando sostituisce il collaudo

Importo dei lavoriCRE al posto del collaudo?
Fino a 1 milione di euroSì, se la stazione appaltante lo sceglie
Oltre 1 milione e sotto la soglia europeaSì, tranne alcuni casi: opere in classe d'uso III e IV (salvo manutenzione), lavori strutturali complessi, miglioramento o adeguamento sismico, alcune opere speciali, RUP che è anche progettista o direttore dei lavori
Sopra la soglia europeaNo: serve il collaudo
Sotto 40.000 euroIl CRE può essere sostituito dal visto del direttore dei lavori sulle fatture (Allegato II.14, art. 12, comma 11-bis)

Fonte: d.lgs. 36/2023, Allegato II.14, art. 28, comma 1, testo in vigore.

Chi lo firma, entro quando, cosa contiene

Lo emette il direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e lo trasmette subito al RUP, che ne prende atto e ne conferma la completezza (art. 28, comma 3). Deve contenere almeno:

Cosa succede dopo: saldo e garanzie

Per l'impresa il CRE è quindi il documento che sblocca soldi e garanzie. Conviene arrivarci con la contabilità in ordine: SAL, varianti approvate, giornale e libretti firmati. Con un gestionale come Portante (link sponsorizzato), SAL, fatture e incassi del cantiere stanno nello stesso posto e il saldo da chiedere si vede subito.

CRE e certificato di esecuzione lavori (CEL)

Sono due documenti diversi. Il CEL è il certificato che la stazione appaltante rilascia e trasmette ad ANAC e che serve all'impresa per la qualificazione SOA (Allegato II.12, art. 21). Per i lavori fatti per committenti privati, la richiesta di qualificazione SOA chiede fra l'altro la copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori (Allegato II.12, art. 24).

E nei lavori privati?

Il CRE del Codice dei contratti vale per gli appalti pubblici. Nei lavori privati esiste un documento con un nome simile ma diverso: per riparazioni e interventi locali su costruzioni esistenti, il collaudo statico è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori (DPR 380/2001, art. 67, comma 8-bis), che serve anche per la segnalazione di agibilità.

Leggi anche: SAL in edilizia: cos'è e come si fa, con esempio · Giornale dei lavori: cos'è, chi lo compila e cosa scrivere (con esempio)

Domande frequenti

Chi firma il certificato di regolare esecuzione?

Il direttore dei lavori lo emette; il RUP ne prende atto e ne conferma la completezza.

Entro quanto va emesso?

Entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Fino a che importo sostituisce il collaudo?

Fino a 1 milione di euro su scelta della stazione appaltante; oltre 1 milione e sotto la soglia europea salvo alcune eccezioni; sopra la soglia europea serve il collaudo.

Il vecchio art. 237 del DPR 207/2010 vale ancora?

Per le procedure avviate dal 1° luglio 2023 la materia è regolata dal nuovo Codice, Allegato II.14, art. 28.

Fonti

  1. Normattiva: d.lgs. 36/2023, art. 116 e Allegato II.14, art. 28
  2. Normattiva: d.lgs. 36/2023, art. 117 (garanzie)
  3. Normattiva: d.lgs. 36/2023, art. 125 (pagamenti)
  4. Normattiva: DPR 380/2001, art. 67 (collaudo statico)
  5. Portante: SAL in edilizia